AVVISO ALLA CLIENTELA
Principali norme di trasparenza
Il presente Avviso contiene l’indicazione dei diritti e degli strumenti di tutela della clientela previsti dall’art. 16 della legge n. 108/1996, del TITOLO VI del Decreto Legislativo 385/1993 (Testo Unico Bancario) e s.m., della delibera del CICR del 4 marzo 2003, del Provvedimento della Banca D’Italia del 25 luglio 2003 e del Provvedimento dell’Ufficio Italiano dei Cambi (UIC ora Banca d’Italia) del 29 aprile 2005.
I. Divieti in capo al Mediatore Creditizio
AL MEDIATORE CREDITIZIO E’ VIETATO CONCLUDERE CONTRATTO DI FINANZIAMENTO NONCHE’ EFFETTUARE, PER CONTO DI BANCHE O INTERMEDIARI FINANZIARI, L’EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI, INCLUSI EVENTUALI ANTICIPI DI QUESTI E OGNI FORMA DI PAGAMENTO O INCASSO DI DENARO CONTANTE, DI ALTRI MEZZI DI PAGAMENTO O DI TITOLI DI CREDITO AD ECCEZIONE DELLA MERA CONSEGNA DEGLI ASSEGNI NON TRASFERIBILI INTEGRALMENTE COMPILATI DALLE BANCHE E DAGLI INTERMEDIARI FINANZIARI O DAL CLIENTE.
II. Diritti del Cliente
Cliente è qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che intenda entrare in relazione con banche o intermediari finanziari per la concessione di un finanziamento per il tramite MutuiSi srl.
Il Cliente ha diritto:
III. Strumenti di tutela contrattuale
Il Contratto di mediazione deve essere stipulato in forma scritta a pena di nullità del medesimo.
Il Contratto di mediazione creditizia deve indicare la provvigione ed ogni altro onere, commissione, spesa o condizione, comunque denominati, gravanti sul cliente, anche con riferimento a quelli da sostenere in occasione dello svolgimento del rapporto, come le penali.
Le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione delle provvigioni di mediazione creditizia, di ogni altra remunerazione e condizioni praticate nonché delle clausole che prevedono, prezzi e condizioni più sfavorevoli di quelli pubblicizzati nei fogli informativi sono nulle.
Se il Contratto è concluso senza esclusiva in favore del mediatore creditizio e ove non sia pattuita l’irrevocabilità dell’incarico di mediazione creditizia, al Cliente è riconosciuta la facoltà di recesso con preavviso di 14 giorni.
IV. Altri strumenti di tutela: le informazioni pubblicitarie
Il mediatore creditizio ha l’obbligo di indire, nell’ambito della pubblicità degli annunci pubblicitari relativi alla propria attività di mediazione creditizia, gli estremi dell’iscrizione degli elenchi OAM e che il servizio offerto si limita alla messa in relazione anche attraverso attività di consulenza, con banche o intermediari finanziari, determinati con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e che il servizio prestato non garantisce l’effettiva erogazione del finanziamento richiesto dal cliente. Il mediatore creditizio ha l’obbligo di indicare, nell’ambito della pubblicità e degli annunci pubblicitari relativi a operazioni di finanziamento nei quali riporta il tasso di interesse o altre cifre concernenti il costo del finanziamento, specificando anche la banca o l’intermediario finanziario erogante e, ove previsti, il TAEG o ISC comprensivi degli oneri di mediazione creditizia, laddove inclusi nella base di calcolo.
V. Diritto di recesso per i contratti conclusi fuori dai locali commerciali del Mediatore Creditizio
Qualora il cliente rivesta la qualità di consumatore, egli ha il diritto di recedere da contratto di mediazione creditizia, senza alcuna penalità e senza indicarne il motivo, entro 14 giorni dalla conclusione dello stesso. Il recesso deve essere comunicato a mezzo lettera raccomandata a.r.. Il recesso può altresì essere comunicato mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax, a condizione che sia confermato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantottore successive. La raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all’ufficio postale accettante entro i termini previsti dal codice o dal contratto, ove diversi. L’avviso del ricevimento non è, comunque, condizione essenziale per provare l’esercizio del diritto di recesso.
VI. Procedure di reclamo
Il reclamo in relazione ad un contratto di mediazione deve essere effettuato per iscritto mediante comunicazione che contenga almeno i seguenti elementi:
1 nominativo/denominazione del Cliente
2 recapiti del Cliente
3 data del contratto di mediazione
4 riferimenti delle persone incaricate di MutuiSi srl con le quali si è entrati in contatto
5 motivazione del reclamo
6 richiesta nei confronti di MutuiSi srl
I reclami devono essere trasmessi a mezzo lettera a/r:
MutuiSi srl
Via Fabio Filzi, 2 20124 Milano MI
VII. Composizione delle controversie
Se il cliente non riveste la qualità di Consumatore ai sensi dell’art. 33 del Codice di Consumo, per qualunque controversia che potesse sorgere in dipendenza del contratto di mediazione creditizia è competente in via esclusiva il foro di Milano.