FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO ALLA MEDIAZIONE CREDITIZIA
Valido dal 19 febbraio 2019
Il presente documento è redatto in ottemperanza alle disposizioni della Banca d’Italia in tema di “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti” adottato il 29.7.2009 e successive integrazioni e modificazioni e del Titolo VI del D.Lgs n. 385/1993 (Testo Unico Bancario - Tub) “Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti”.
Contiene informazioni sul Mediatore Creditizio, sulle caratteristiche e sui rischi tipici della mediazione creditizia, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali.
Viene messo a disposizione della Cliente, per la consultazione, presso ciascun locale aperto al pubblico di MutuiSi srl su supporto cartaceo o su altro supporto durevole ed è accessibile presso il sito ufficiale www.mutuisi.it. Il Cliente può, altresì, asportarne copia.
Sezione I – INFORMAZIONI SUL MEDIATORE
MutuiSi srl, con sede legale in Milano (MI), via Via Fabio Filzi, 2, codice fiscale e partita IVA n. 07379640969, iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA di Milano con il n. MI-1954631, iscritta nell’Elenco tenuto dall’Organismo di vigilanza degli Agenti e dei Mediatori creditizi, n. M192 del 16/04/2013, cap. soc. € 120000 i.v., telefono 02.6122050, posta elettronica info@mutuisi.it pec: mutuisi@certapec.it, sito internet www.mutuisi.it, assicurazione per i rischi professionali con Amissima Assicurazioni SpA con polizza n 802772325 emessa il 31/03/2019.
I presenti sono verificabili sul sito dell’OAM - Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi all’indirizzo internet “https://www.organismo-am.it”.
Sezione II – CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA
MutuiSi srl opera in convenzione con i seguenti:
Denominazione |
Sito Internet |
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GRUPPO CREDIT AGRICOLE |
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BNL |
https://bnl.it/it/Footer/Trasparenza/Documenti-di-Trasparenza |
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CHEBANCA! |
https://www.chebanca.it/wps/wcm/connect/istituzionale/footer/trasparenza |
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BANCA DI ASTI |
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ING DIRECT |
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UNICREDIT |
Finanziaria B |
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COMPASS |
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PROFAMILY |
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ADV FINANCE |
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IBL |
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IBL FAMILY |
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EURO CQS |
http://www.eurocqs.it/prodotti-prestiti-cessione-del-quinto.html |
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AGOS |
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YOUNITED |
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EXTRABANCA |
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MutuiSi srl intrattiene rapporti NON in convenzione con i seguenti:
Denominazione |
Sito Internet |
BANCO BPM
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BCC MILANO |
Sezione III – CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA
Consistono nella provvigione ed in ogni altro onere, commissione o spesa del contratto di mediazione creditizia (ivi incluse, ad esempio le spese di istruttoria, le spese postali, etc.), comunque denominati e gravanti sul cliente, anche con riferimento a quelle da sostenere in occasione dello scioglimento del rapporto e le eventuali penali.
Saranno dovute dal cliente nella misura secondo la tabella che segue.
La “provvigione” (compenso spettante al Mediatore Creditizio), calcolata su importo deliberato, verrà determinata dalla parti nel contratto di mediazione creditizia e sarà dovuta dal Cliente a MutuiSi srl, in via di principio, all’atto di approvazione del finanziamento da parte dell’Intermediario erogante.
1) Credito immobiliare a Cliente Consumatore Provvigione dovuta dal Cliente (anche quando il Cliente avrà accettato un finanziamento di importo, minore o maggiore, di quello indicato nel contratto di mediazione e/o a condizioni diverse o avrà rifiutato, per qualsiasi motivo, il finanziamento deliberato).
MUTUI: 4% sull’importo di mutuo concesso
2) Prestiti Personali
PRESTITI: nessun compenso di mediazione
3) Cessione del quinto
CESSIONE: 15% sul capitale lordo mutuato*
4) Leasing
LEASING: 4% sull’importo concessa
Spese documentate (es. spese postali, bolli, visure catastali, visure protesti, etc) a carico del Cliente, indipendentemente dalla conclusione del contratto di Mediazione)
Fino ad un massimo di € 1.000
Spese di istruttoria
Fino ad un massimo di € 1.000
Spese comunicazioni finanziamento/leasing/factoring in corso
Nessuna
Spese per informazioni su servizi accessori al finanziamento/leasing/factoring
Nessuna
Penali
Fino al 75% della commissione dovuta
*In caso di rinnovo con estinzione di precedenti prestiti gli istituti di credito aderenti al c.d. protocollo Assofin (https://www.assofin.it/consumatori/protocolli-di-intesa) determinano le provvigioni in base alla differenza tra i) il capitale lordo mutuato del nuovo prestito e ii) il debito residuo del prestito che viene estinto (c.d. “delta montante”).
L’importo della provvigione e delle altre somme a carico del Cliente sarà comunicato al Finanziatore affinché possa includerlo nel calcolo del Taeg/Isc.
Sono carico del cliente le spese per l'istruttoria del finanziamento a beneficio della banca o della società finanziaria prescelta, le spese notarili e le imposte relative al finanziamento.
MutuiSi srl potrà ricevere commissioni o altre somme dal Finanziatore per l’attività prestata in relazione al contratto di credito: qualora l’importo non fosse noto al momento, il Cliente Consumatore riceverà comunicazione dell’importo effettivo, entro la data di erogazione del finanziamento ed, in relazione ai contratti di credito immobiliare, attraverso il modulo denominato “Prospetto informativo europeo standardizzato che gli sarà messo a disposizione dalla banca e/o dall’intermediario finanziario prima della conclusione del contratto di finanziamento.
MutuiSi srl, dichiara di ricevere una commissione dalle Banche e dagli Intermediari Finanziari con cui opera sulla base di un accordo di convenzione e di non ricevere compensi in caso di operatività in assenza di convenzione.
L’importo della commissione non sarà portato in detrazione della provvigione pagata dal Cliente.
Sezione IV – PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO LA MEDIAZIONE CREDITIZIA
Durata. Il contratto di mediazione creditizia è a tempo determinato e la durata è di mesi …………6…….. decorrenti dalla sottoscrizione dello stesso e per tale periodo è irrevocabile. Il vincolo contrattuale si intenderà automaticamente cessato, senza necessità di alcuna disdetta alla scadenza di tale termine ed, in ogni caso, alla concessione del finanziamento erogato grazie all’attività svolta dal Mediatore.
Finalità del contratto di mediazione creditizia. Il contratto di mediazione creditizia è volto al reperimento di un contratto di finanziamento presso Banche o Intermediari Finanziari.
Modalità di conferimento e di esecuzione dell’incarico di mediazione creditizia. L’incarico va conferito al Mediatore Creditizio per iscritto e sarà svolto con una delle seguenti modalità: a) in esclusiva: in tal caso il Cliente non può ricercare autonomamente, per tutta la durata del contratto, il finanziamento né conferire analoghi incarichi ad altri mediatori creditizi; b) non in esclusiva: in tal caso, il Cliente ha facoltà, per tutta la durata del contratto, di ricercare il Finanziamento, sia personalmente, sia incaricando altri mediatori creditizi.
Diritti del Cliente.
1) Il Cliente ha diritto di avere e di asportare, prima di essere vincolato dal contratto di mediazione, copia del Foglio Informativo in vigore, datato ed aggiornato, presso ciascun locale identificabile come agenzia MutuiSi srl” aperto al pubblico, su supporto cartaceo o su supporto durevole e di averne accesso anche presso il sito ufficiale di MutuiSi srl (www.mutuisi.it); nonché il documento contenente i tassi effettivi globali medi previsti dalla normativa antiusura; qualora il Mediatore Creditizio si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza, il Cliente ha diritto di avere a disposizione mediante tali tecniche (documento in pdf scaricabile e stampabile) su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, la copia del Foglio Informativo nonché della Guida relativa all’operazione o al servizio offerto dal Mediatore Creditizio;
2) di ottenere, prima della conclusione del contratto, copia del testo del contratto di mediazione creditizia, idonea per la stipula con incluso il Documento di Sintesi; la consegna della copia non impegna le parti alla conclusione del contratto;
3) di ricevere copia del contratto di mediazione creditizia sottoscritto, incluso il Documento di Sintesi;
4) di ottenere, a proprie spese, su personale richiesta o su richiesta di colui che gli succede a qualunque titolo o su richiesta di colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni, non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente i rapporti con il Mediatore Creditizio, per singole operazioni, poste in essere negli ultimi dieci anni;
5) il Cliente Consumatore potrà richiedere in caso di credito immobiliare, a mezzo lettera raccomandata a.r. a Via Fabio Filzi, 02 20124 Milano (MI) o mutuisi@certapec.it, informazioni comparabili sull’ammontare delle commissioni percepite da ciascun finanziatore;
6) di recedere dal contratto di mediazione creditizia nei termini e secondo le modalità indicate nel contratto. Il Cliente Consumatore, nel caso contratto “a distanza” o concluso “fuori dai locali commerciali”, ha il diritto di recedere, senza alcuna penalità e senza indicarne il motivo, entro 14 giorni dalla sottoscrizione del contratto, dandone comunicazione a MutuiSi srl a mezzo lettera raccomandata a.r. da inviare in Via Fabio Filzi, 02 20124 Milano (MI) o mutuisi@certapec.it ovvero mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax, a condizione che sia confermato mediante lettera raccomandata a.r. entro le quarantotto ore successive. La raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all’ufficio postale accettante entro i termini previsti dal codice o dal contratto, se diversi.
Obblighi del Cliente. È fatto obbligo al Cliente:
1) di fornire a MutuiSi srl la documentazione indicata nel contratto nel termine ivi previsto e di comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria situazione patrimoniale e personale che siano idonee a incidere sulla propria capacità di adempiere alle proprie obbligazioni nonché di fornire le eventuali integrazioni richieste in fase di istruttoria;
2) di fornire dati veritieri, completi ed aggiornati;
3) di dichiarare l’esistenza a proprio carico di eventuali protesti, procedure concorsuali e/o esecutive in corso, ipoteche, pignoramenti o altre iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli insistenti su beni di cui abbia la proprietà o rispetto ai quali sia titolare di altri diritti reali;
4) di non conferire, nel caso di contratto di mediazione in esclusiva, incarico contestuale ad altra Società di mediazione creditizia per la richiesta del medesimo finanziamento;
Obblighi del Mediatore Creditizio. Il Mediatore Creditizio ha l’obbligo: 1) di mettere in contatto il Cliente con banche o intermediari Finanziari ai fini della concessione del finanziamento richiesto; 2) di fornire un’idonea consulenza e compiere l’attività di istruttoria adeguandola al profilo economico del Cliente e alla entità del finanziamento richiesto 3) di conformarsi ai principi di diligenza, correttezza, lealtà e buona fede; 4) di rispettare il segreto professionale; 5) di provvedere all’identificazione del Cliente ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio.
Risoluzione del contratto e penali. Il Mediatore Creditizio ha facoltà di risolvere con effetto immediato il contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa comunicazione scritta da inviarsi al Cliente mediante raccomandata a.r., nelle seguenti ipotesi: a) il Cliente non comunichi o non consegni i dati richiesti dal Mediatore, (b) il Cliente comunichi o consegni dati falsi, contraffatti o incompleti, (c) venga violato da parte del Cliente l’obbligo di esclusiva ove previsto, (d) il Cliente abbia falsamente dichiarato di non aver in corso alcun altro contratto di mediazione creditizia o (e) il Cliente revochi l’incarico senza giustificato motivo prima della scadenza in caso di contratto a tempo determinato (f) o rinunci al finanziamento prima del completamento dell’iter d’approvazione da parte dell’Istituto di credito o finanziatore.
In tali casi il Cliente dovrà corrispondere al Mediatore il rimborso di tutte le spese da questo sostenute e una penale nella misura massima indicata nel presente Foglio Informativo, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore, in conformità all’articolo 1382 del codice civile.
Foro Competente. Per qualunque controversia che potesse sorgere in dipendenza del contratto di mediazione creditizia è esclusivamente competente il Foro di Milano, salvo il caso in cui il Cliente sia un consumatore, nel qual caso il Foro competente sarà quello del luogo di residenza o domicilio del consumatore (Foro Generale del Consumatore).
Sezione V – RECLAMI e MEZZI DI TUTELA STRAGIUDIZIALE
Il Cliente può presentare reclamo in relazione al contratto di mediazione creditizia sottoscritto.
Il Reclamo dovrà essere effettuato per iscritto, mediante lettera raccomandata a.r. a MutuiSi srl – Direzione – Ufficio Reclami Via Fabio Filzi, 02 20124 Milano (MI) o via Pec all’indirizzo mutuisi@certapec.it e dovrà contenere almeno i seguenti riferimenti:
Le istruzioni relative alla procedura di gestione del reclamo sono rilevabili anche sul sito www.mutuisi.it nella sezione “Reclami”.
Il Mediatore Creditizio si impegna a rispondere entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Prima di ricorrere all’autorità giudiziaria il cliente e il mediatore creditizio dovranno esperire il procedimento di mediazione presso uno degli organismi iscritti nell’apposito registro, se ciò è prescritto in base alla vigente normativa in tema di mediazione obbligatoria.
Sezione VI – DEFINIZIONI